"Amici in comune": rigettate dal Riesame le istanze di 8 indagati. Misure confermate
Il tribunale del Riesame ha confermato le misure emesse dal Gip in fase preliminare ed ha rigettato i ricorsi presentati da otto indagati
PRAIA A MARE – 23 dic. 21 – Il tribunale del Riesame ha rigettato tutte le istanze presentate per otto indagati nel blitz della Procura di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni, convenzionalmente denominato “Amici in Comune”, eseguito il 13 maggio del 2021 tra Praia a Mare, Diamante e Belvedere Marittimo dalla Guardia di finanza della tenenza di Scalea, coordinata dal capitano Francesca Esposito. Come è noto, è in corso l'udienza preliminare e il prossimo 25 gennaio il Gup dovrebbe decidere tra un eventuale “Non luogo a procedere”, perchè il fatto non sussiste, o un eventuale rinvio a giudizio degli indagati.
Intanto, in riferimento alle precedenti misure cautelari emesse sulla contestazione dei capi di imputazione provvisori, il Riesame ha rigettato i ricorsi presentati da una parte delle persone coinvolte, confermando le misure interdittive emesse inizialmente e condannando alle spese gli indagati.
Per Giovanni Antonio Argirò, le censure formulate dalla difesa sono state ritenute “infondate”. Respinta, preliminarmente, l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, inserite nell’ambito del procedimento e relative a reati connessi, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, trattandosi di reati contro la Pubblica amministrazione, inerenti appalti pubblici affidati dal Comune di Praia a Mare e di reati di falsi e rivelazione di segreti d’ufficio, commessi in continuazione. Nel merito il riesame si esprime così: “il gravame degli accadimenti e, in particolare, le modalità esecutive dei delitti oggetto di addebito cautelare risultano puntualmente e dettagliatamente descritti nel provvedimento coercitivo impugnato dalla difesa”. Le tesi del Pm e del Gip, pertanto, giungono a conclusioni che “appaiono pienamente condivisibili”. Il Riesame rinvia integralmente alla ordinanza genetica della misura in quanto “il complesso delle circostanze indizianti è molto ampio e tale da non poter essere utilmente assoggettato a un lavoro di sintesi che, non solo, impoverirebbe ingiustamente il materiale messo dal Pm a fondamento della prospettazione accusatoria, ma potrebbe sottrarre al vaglio di ogni diversa e superiore istanza, elementi che confermano il quadro indiziario”. Argirò, responsabile della Centrale unica di committenza dei Comuni di Praia a Mare, Diamante e Belvedere Marittimo, secondo le accuse, “anticipava il contenuto dei bandi di gara, che avrebbe espletato, agli imprenditori che vi avrebbero partecipato, suggeriva loro gli importi da indicare, così da assicurarsi l’aggiudicazione, nonché accoglieva i loro suggerimenti, in modo da delineare il bando in base alle loro esigenze e alle caratteristiche delle loro imprese”.
Sussistono gli elementi, secondo il Riesame, anche in relazione al reato di turbata libertà degli incanti. Nelle procedure di gara oggetto di procedimento, il Riesame ravvisa entrambe le forme di commissione del reato: “collusione e utilizzo di mezzi fraudolenti”, con l’aggravante che Argirò rientra tra i “soggetti preposti dalla legge agli incanti e alle licitazioni private”. Il Riesame sottolinea e approva nei dettagli tutte le presunte violazioni di legge in relazione ai singoli fatti: appalto del servizio di trasporto scolastico 2019-2022; affidamento del campo sportivo “Tedesco” di Praia a Mare; procedura negoziata per l’adeguamento sismico della scuola di via Carlo Marx di Praia a Mare; procedura negoziata per l’adeguamento sismico della scuola primaria di via Verdi di Praia a Mare; ristrutturazione campo sportivo con campo di pallavolo/basket di Praia a Mare; realizzazione edificio di edilizia economico e sociale; locazione immobile da adibire ad aule scolastiche; affidamento locali di “Fiuzzi” per realizzarvi un bar ristorante; bitumazione di strade. Il Collegio ritiene quindi “pienamente sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati”. La condotta di Argirò integra anche, secondo il Riesame, il delitto di turbata libertà degli incanti. E se la difesa sostiene che Argirò abbia agito per “inesperienza”, il Riesame risponde picche: “Assunto non condiviso”. Esiste, pertanto, in merito alle esigenze cautelari, “pericolo di recidivanza” perché l’indagato è “soggetto spregiudicato” dotato di “indole violenta”. Condivisibile, secondo il Riesame, appare la scelta del Giudice in ordine alla misura cautelare da applicare per “scongiurare il rischio di reiterazione di fatti analoghi”. Il Tribunale, dunque, rigetta l’atto di impugnazione e conferma l’ordinanza, anche in merito alla misura applicata.
Per quanto concerne Pasquale Lamboglia, a cui è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione per dodici mesi, la difesa ha in primis impugnato le intercettazioni, ricevendo il secco “no” del Riesame. Quest’ultimo ha condiviso la tesi del Gip, ritenendo “sussistenti i gravi indizi di colpevolezza” dei reati contestati, evidenziando anche la “genuinità della contestazione del delitto di turbata libertà degli incanti”. Anche in questo caso: esigenze cautelari sussistenti, ordinanza confermata anche rispetto alla misura cautelare e condanna alle spese.
Stessa situazione per Rosa Grisolia, sospesa dal pubblico ufficio per dodici mesi. Il Riesame scrive: “… la motivazione contenuta nell’ordinanza, ancorché fondata su numerose trascrizioni della richiesta del Pm e numerosi rimandi agli atti di Pg, è adeguata allo scopo di far trasparire le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione, nonché le fonti di prova che dimostrano i fatti contestati, pertanto sotto questo profilo l’appello deve essere rigettato”. Sulle esigenze cautelari, inoltre, la decisione del Gip “è molto equilibrata”. Impugnazione rigettata, dunque, anche per la misura, e condanna alle spese.
Stessa sorte tocca a Nicola Gabriele (interdittiva per dodici mesi) e Giovanni Condicelli (interdittiva per dodici mesi). Appello infondato anche per Giorgio De Rosa (interdittiva per dodici mesi), Antonio Masturzo (interdittiva per dodici mesi) e Domenico Rocco (interdittiva per dodici mesi). Per tutti e tre condanna alle spese e conferma dei provvedimenti del Gip. La tesi accusatoria della Procura è stata quindi condivisa in pieno anche dal Riesame.