Appalti e massoneria, assoluzione in appello per l'architetto di Diamante, Arcuri
Aveva scelto la via del rito abbreviato ed ha ottenuto 'assoluzione anche in Appello, così come in I grado: l'indagine denominata "Appalti e Massoneria" del 2021, l'imputato era l'architetto Arcuri di Diamante
Diamante, 12 dicembre 2024 – Indagine sul Tirreno cosentino "Appalti e massoneria", confermata anche in Appello l'assoluzione già decisa in primo grado dal tribunale di Paola per Francesco Arcuri, l'architetto di Diamante coinvolto nell'inchiesta del 2021 svolta nell'area dell'alto Tirreno cosentino. L'attività, nella fase iniziale con 16 indagati e con l'emissione, all'epoca dei fatti, di sei misure cautelari. Francesco Arcuri è l'unico degli indagati che ha scelto di ricorrere al cosiddetto rito abbreviato. Per l’architetto di Diamante, difeso dall’avvocato Francesco Liserre, erano subito cadute le prime ipotesi di reato: associazione a delinquere, violazione della legge Anselmi (Massoneria deviata) e turbativa d’asta. L'unica contestazione rimasta era, l’asserita formazione di firme false, fra le quali una del sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini, reato contestato in concorso con altri indagati.
Le firme false
Secondo le indagini le firme venivano detenute all'interno di una cartella condivisa su “Google Drive”. Il sindaco Cascini, dopo aver dichiarato che i timbri posti in visione corrispondevano a quelli del comune di Belvedere Marittimo, aveva però disconosciuto la firma mostratagli, in quanto non corrispondente alla propria.
Il pubblico ministero, a seguito della sua requisitoria, in primo grado, aveva chiesto la condanna dell'imputato ad un anno e sei mesi di reclusione. L'avvocato Liserre, invece, aveva chiesto ed ottenuto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Successivamente il pubblico ministero del tribunale di Paola, Cerchiara, aveva appellato la sentenza di primo grado.
La corte d'Appello
Ieri, la corte d'Appello di Catanzaro, sezione penale prima, composta da: Loredana De Franco, Ippolita Luzzo e Carmela Tedesco ha confermato la sentenza emessa in data 5 aprile 2022 dal tribunale di Paola, riservandosi di produrre le motivazioni. Nel giudizio di I grado, che motivano l'assoluzione, si evidenziava, fra l'altro: “appare evidente l'insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa in contestazione, non potendo ritenersi quale certificato o autorizzazione amministrativa un file scansionato in formato pdf riproducente unicamente un timbro, sia pure di una pubblica amministrazione o di un ordine professionale, sul quale sia stata apposta, sempre tramite scansione, una firma o una sigla peraltro difforme da quella autentica. Ed invero un tale tipo di file non assume neppure l'apparenza di un certificato o di un'autorizzazione amministrativa i quali, per la loro sussistenza, richiedono ben altri elementi costituivi oltre al timbro e alla firma”.
Le motivazioni in I grado
Il giudice faceva anche notare in merito a timbri e firma: “Peraltro, seppure apposti in calce a un documento qualificabile come certificato o autorizzazione amministrativa, e, si ribadisce, non è questo il caso, le firme e i timbri falsi sarebbero stati insuscettibili di essere utilizzati come originali, trattandosi di riproduzioni fotostatiche prive di attestazione di conformità”. Era stata sollevata una ulteriore questione sulla quale il giudice si è pronunciato: “Va poi chiarito – afferma - che i file in questione non possono neppure essere qualificati come documento informatico. Ed invero, il documento informatico viene definito nell'ambito del Codice dell'Amministrazione digitale come il 'documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti'. Ebbene nel caso di specie un timbro o una firma scansionati in formato pdf di per sé soli non appaiono idonei a rappresentare in via informatica atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
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