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Belvedere, autovelox: multa annullata, tutor senza omologazione, comune condannato a risarcire

Autovelox a Belvedere Marittimo, il tribunale di Paola, in secondo grado, ha accolto il ricorso dell'avvocato Quintieri per una automobilista di Acquappesa; multa annullata, il tutor era senza omologazione e comune condannato a risarcire


Autovelox a Belvedere Marittimo, il tribunale di Paola, in secondo grado, ha accolto il ricorso dell'avvocato Quintieri per una automobilista di Acquappesa; multa annullata, il tutor era senza omologazione e comune condannato a risarcire

Belvedere Marittimo, 9 dicembre 2024 – L'autovelox di Belvedere Marittimo che non piace agli automobilisti è ancora protagonista in tribunale, multa annullata, tutor senza omologazione e comune condannato a risarcire l'automobilista. Non piace perchè è collocato in un tratto di strada rettilineo e in discesa, verso sud. Ma la notizia è che il tribunale di Paola, prima sezione civile, giudice Maurizio Ruggiero, nella giornata di venerdì, si è definitivamente pronunciato sul ricorso in appello avverso una sentenza emessa dal giudice di pace di Belvedere Marittimo nell'anno 2021 relativa ad un verbale per superamento dei limiti di velocità sulla strada statale 18 effettuato dalla polizia locale del comune di Belvedere Marittimo utilizzando il dispositivo di controllo elettronico della velocità t-exspeed ivi posizionato, a seguito di autorizzazione della Prefettura di Cosenza.

Comune condannato

Il tribunale ha accolto l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace ed ha annullato il verbale di contestazione; ha poi condannato il comune, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'erario, poichè la cittadina di Acquappesa ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, che ha determinato, per il primo grado di giudizio, in 134 euro, per compenso professionale e per l'appello, e 232 euro per compenso professionale, il tutto oltre rimborso spese generali e altri accessori di legge. Si tratta della prima pronuncia emessa in merito alla controversa questione approvazione e omologazione da parte del Tribunale di Paola.

Il giudice di pace

In primo grado, il giudice di pace del centro tirrenico, Daniela Turco, aveva rigettato il ricorso proposto dalla cittadina di Acquappesa, difesa dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri che lamentava oltre al difetto di omologazione dell'autovelox anche l'omessa contestazione immediata della violazione, suffragata da idonei motivi. Tutto questo anche “previa disapplicazione del decreto del prefetto di Cosenza con il quale era stata autorizzata l'installazione e l'utilizzo del dispositivo tecnico di controllo a distanza della velocità, il tutor, in quanto la strada statale 18 che è una strada extraurbana secondaria non possedeva le caratteristiche minime previste dal codice della strada a causa dell'assenza delle banchine per cui non poteva essere individuata dal Prefetto tra quelle in cui era possibile installare ed utilizzare gli strumenti di controllo della velocità a distanza”. Il giudice pace in sostanza confermava il verbale redatto dalla polizia locale e condannava l'automobilista anche al pagamento delle spese processuali in favore del comune, rappresentato e difeso in primo grado dal comandante della polizia locale, delegato dal sindaco. Il giudice di Paola, invece, respingendo la richiesta di inammissibilità o di rigetto dell'appello avanzata dal comune di Belvedere Marittimo ha ritenuto l'appello fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Tutor senza omologazione

Il comune, da quanto si apprende, ha allegato agli atti il decreto di approvazione dell'apparecchiatura e non anche quello, richiesto, di omologazione. Non è sufficiente l'approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, ma è necessaria anche l'omologazione. In tema di violazioni al codice della strada, ha fatto notare l'avvocato Quintieri, per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione.

Per tali ragioni, secondo il Giudice di Appello "Si ritiene erronea e, come tale, suscettibile di riforma, la motivazione addotta dal Giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha ritenuto la legittimità della sanzione in quanto 'l'ente resistente forniva anche la prova della perfetta omologazione e taratura del t-exspeed', quando, in realtà, l'Amministrazione produceva in atti esclusivamente il decreto di approvazione, in luogo del decreto di omologazione, dando prova delle periodiche verifiche circa la taratura delle apparecchiature, rispetto alla quale non era stata sollevata alcuna contestazione. Quanto rilevato sinora assorbe dalla delibazione delle ulteriori questioni prospettate da parte appellante, in quanto assorbite."


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