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Fuscaldo, caso debito con Banca Ifis: cambia il commissario ad acta

Bisogna provvedere all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo mediante pagamento della somma residua di 79.243,20



FUSCALDO – 30 mar. 23 - Il Tar si è espresso sul ricorso proposto da Banca Ifis Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il comune di Fuscaldo, per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo che risale al 2018, in particolare emesso dal Tribunale di Paola in data 24 luglio 2018. L'ultimo tassello della vicenda riguarda una variazione sul commissario ad acta. Il Tribunale amministrativo ha infatti deciso di sostituire il commissario ad acta precedentemente nominato, con il segretario comunale di Santa Domenica Talao o un funzionario suo delegato, affinché provveda con le stesse modalità e negli stessi termini indicati nella sentenza precedente. E la sentenza risale al 22 marzo 2021, quando lo stesso tribunale, nel condannare l'amministrazione al pagamento delle somme dovute aveva nominato, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta, il segretario generale del comune di Paola.



Con istanza depositata il 20 dicembre 2022, Virginia Milano ha chiesto di essere sostituita, non potendo far fronte all’incarico assunto. Nel marzo del 2021, il Tar aveva accolto il ricorso di banca Ifis, dichiarando l’obbligo del comune di Fuscaldo, in persona del legale rappresentante, di provvedere, entro quaranta giorni, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo mediante pagamento della somma residua di 79.243,20, euro ancora dovuta a titolo di capitale, oltre interessi e spese e competenze del procedimento monitorio e accessori di legge, al netto delle somme già eventualmente corrisposte. Per dar corso a tele sentenza aveva nominato il commissario ad acta, appunto il segretario generale del comune di Paola, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio. Si determinava anche un’ulteriore somma in misura pari agli interessi legali da calcolare sul capitale, che l’amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di penalità di mora per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’eventuale insediamento del commissario ad acta.



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