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Gratuito patrocinio: non aveva dichiarato il falso. Assolto un ex detenuto

  • 19 mar 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Un uomo di Belvedere Marittimo è stato assolto con formula ampia dal tribunale di Cosenza



BELVEDERE – 19 mar. 22 - E' stato assolto con formula piena: “perché il fatto non costituisce reato”. Si tratta di un uomo, un ex detenuto, 38enne, di Belvedere Marittimo, difeso dagli Avvocati Simona Socievole ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola. L’ex detenuto, in seguito ad una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ottenere la remissione del debito del pagamento delle spese di giustizia, presentata il 30 gennaio 2021 all’ufficio di sorveglianza di Cosenza, era stato indagato dalla Guardia di finanza di Cetraro. I militari avevano effettuato gli accertamenti e il 10 aprile 2021 avevano denunciato l'uomo, accusato di aver falsamente attestato di essere nelle condizioni di reddito previste per l’ammissione al beneficio, mentre, in realtà, i redditi complessivi (proprio e del nucleo familiare) relativi all’anno 2019, ammontavano a poco più di 25mila euro, oltrepassando il limite per l’ammissione. Si è svolto il giudizio abbreviato condizionato, al Tribunale di Cosenza. In accoglimento della richiesta formulata dalla difesa, l'uomo è stato assolto dal Giudice per le indagini preliminari, Salvatore Carpino. La Procura della Repubblica di Cosenza, rappresentata in udienza dal Pubblico Ministero Giuseppe Visconti, aveva sollecitato la condanna dell’imputato alla pena di un anno di reclusione e 450 euro di multa, ridotta per il rito alternativo scelto ad otto mesi di reclusione e 300 euro di multa.


Nell’istanza di ammissione al “gratuito patrocinio” è emerso che l’imputato aveva dichiarato di essere l’unico componente del nucleo familiare e di aver percepito, in detta condizione, per l’anno di imposta 2019, un reddito personale esattamente corrispondente a quella accertata dalla Guardia di Finanza. Il “dato alterato”, dunque, era relativo esclusivamente all’occultamento dei redditi percepiti dalla coniuge dell’imputato. Dalla donna, l'uomo si era separato molto tempo prima e, prima ancora di presentare l’istanza, aveva incardinato anche il procedimento di separazione consensuale innanzi al Tribunale di Paola. Al momento della presentazione dell’istanza (ed anche prima) l’ex detenuto non conviveva più con nessuno e poteva contare soltanto sul suo reddito personale per cui quello prodotto dalla sua ex coniuge, nel frattempo trasferitasi in altra città dai suoi genitori, e comunque a lui del tutto sconosciuto, non poteva essere computato nel reddito complessivo da tenere in considerazione per l’ammissione al beneficio richiesto. L’imputato aveva dichiarato la verità non ritenendo doveroso indicare anche il reddito della sua ex moglie (che nemmeno conosceva) poiché quest’ultima, ormai da tempo, non faceva più parte del suo nucleo familiare. Per tali ragioni i suoi difensori di fiducia Simona Socievole ed Emilio Enzo Quintieri, hanno avanzato richiesta ed ottenuto l'assoluzione.



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