"Katarion", la Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza per Casella
Accolta in pieno la tesi dell'avvocato di fiducia, Francesco Liserre. Annullata l'ordinanza del tribunale del riesame per l'indagato di Buonvicino
BUONVICINO – 29 set. 21 - Decisione della VI sezione penale della suprema Corte di Cassazione in riferimento alla posizione di Ciriaco Casella, 32 anni, di Buonvicino. E' stata annullata, senza rinvio, l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro con la quale veniva rigettato, con ulteriore condanna alle spese, il ricorso dell'indagato contro l’ordinanza originaria, emessa dal Gip Distrettuale di Catanzaro, nell’ambito dell'operazione della Dda di Catanzaro, convenzionalmente denominata “Katarion”.vIn particolare, la Cassazione ha annullato senza rinvio, eliminandola, la condanna alle spese disposta nei confronti di Casella dal Tribunale catanzarese che aveva rigettato la richiesta di riesame, confermando l’ordinanza del Gip Distrettuale di Catanzaro. E' stato quindi accolto il ricorso dell’avvocato Francesco Liserre, difensore di fiducia del 31enne di Buonvicino.
A marzo, Ciriaco Casella era stato raggiunto dall’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti contestati facevano riferimento, in gran parte, ad una precedente operazione antidroga, denominata Murales, degli anni 2015 2016. L’indagato, come ha ricordato l'avvocato difensore, si era trasferito ad Ivrea per ragioni di lavoro. Il Gip distrettuale di Catanzaro aveva disposto, in quella città, l’interrogatorio di garanzia per rogatoria. In quella sede, l’avvocato Liserre, aveva prodotto una serie di documenti che avevano determinato la sostituzione dell’originaria misura degli arresti domiciliari con il divieto di dimora in Calabria. Contestualmente era stata presentata istanza di Riesame al Tribunale della Libertà di Catanzaro che, a seguito della camera di consiglio, ha rigettato il ricorso, condannando il Casella alle spese processuali. In Cassazione, ieri, con un unico e articolato motivo, accolto dai giudici della VI sezione penale, è stato disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro, eliminando la condanna alle spese processuali disposta dai Giudici catanzaresi nei confronti del Casella.