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Orsomarso, il parco fluviale del torrente "Porta la Terra" finisce nelle aule del Tar

Il ricorso presentato da un raggruppamento di professionisti riguarda la gara per la realizzazione della struttura



ORSOMARSO – 15 mar. 23 - E' finita nelle aule del tribunale amministrativo regionale la progettazione e realizzazione del parco fluviale lungo il torrente Porta la Terra, nel territorio del comune di Orsomarso. Il Tar si è espresso con una ordinanza in merito al ricorso proposto da uno studio tecnico di architetti associati contro il comune di Orsomarso e nei confronti di altro studio di professionisti. Il Tar, prima sezione, ha rigettato l’istanza cautelare dei ricorrenti ed ha fissato la trattazione del merito, all’udienza pubblica del 17 maggio 2023. I ricorrenti chiedono l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale del 21 novembre 2022 dell'ufficio servizio tecnico con la quale è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese “Parco fluviale Orsomarso” l'appalto relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la “realizzazione di un parco fluviale lungo il torrente Porta la Terra nel Comune di Orsomarso”.



Si chiede anche l'annullamento di tutti i verbali di gara, in particolare redatti in varie date, nel mese di ottobre dello scorso anno. Secondo l'orientamento, si legge, “allo stato degli atti l’assenza della firma di uno dei due componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, negli allegati all’offerta tecnica ed economica, non sembra, tenuto conto delle circostanze concrete della gara, costituire elemento idoneo per inficiarne la validità, non apparendo revocabile in dubbio, anche alla luce dell’ulteriore “documento di offerta” (tecnica ed economica) cui gli allegati appaiono accedere e sottoscritti da entrambi i componenti, né la riferibilità dell’offerta agli stessi presentatori, né l’effettività dell’impegno con essa assunto; peraltro il fatto che la denunciata criticità attenga al mandatario piuttosto che al mandante non appare costituire elemento utile per discostarsi da quanto ora esposto”. Inoltre, per il Tar, in merito gli incarichi professionali segnalati da parte del ricorrente, a sostegno della censura, “non appaiono enucleati ed adeguatamente comprovati ulteriori profili di colleganza, comunanza di interessi, di vita o di lavoro tali da sussumere la sussistenza di conflitti di interesse forieri di obbligo di astensione”. Il Tar si esprime anche sui criteri e sui parametri individuati in merito alla legge di gara. In vista della trattazione del merito, si chiede al comune di Orsomarso di chiarire documentalmente i singoli passaggi (“step”) e la procedura necessaria per la formazione, sulla piattaforma MEPA, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e la composizione documentale delle stesse (“documento di offerta” menzionato dalla controinteressata e relativi allegati), allegando le pertinenti regole tecniche del MEPA utilizzate nella controversa gara”.



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