Piscina di Scalea, il Tar respinge il ricorso dell'Aias, confermando la revoca della concessione
- miocomune.tv
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Il Tar con una sentenza di queste ore ha respinto il ricorso dell'Aias confermando la revoca della concessione della piscina di Scalea distrutta nel 2013 da una tromba d'aria

Catanzaro, 4 aprile 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (Aias) Sezione di Cetraro contro il Comune di Scalea, confermando la legittimità della revoca della concessione per la gestione della piscina comunale coperta. La sentenza, emessa il 26 febbraio 2025 e pubblicata ieri, pone fine a una controversia avviata nel 2024, con la quale l’AIAS contestava la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30 gennaio 2024 e il successivo provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. n. 17035 del 26 giugno 2024, che disponevano la revoca della convenzione del 2011.
I fatti
L’AIAS, titolare della concessione dal 2011, aveva avviato la gestione della piscina comunale dopo aver completato a proprie spese le opere di miglioramento dell’impianto. Tuttavia, nel settembre del 2013, un evento atmosferico, una tromba d'aria, provocò il crollo della copertura, lo smantellamento della struttura, rendendo inagibile la piscina e bloccando ogni attività. Lasciando alla città di Scalea per anni i resti della struttura ben visibili dalla Statale 18, simbolo del degrado di quell'area. L’Associazione aveva quindi avviato un contenzioso civile contro il Comune, ritenendolo responsabile del danno per presunti difetti costruttivi. Nel 2024, il Comune ha revocato la concessione, motivando la decisione con l’interesse pubblico a ripristinare la fruibilità dell’impianto.
Le ragioni del TAR
Il Collegio ha rigettato tutte le censure dell’Aias, tra cui:
Mancata comunicazione della delibera: Il TAR ha precisato che l’omessa notifica non inficia la validità dell’atto, ma solo la sua efficacia, e che l’Associazione ha comunque potuto impugnarlo tempestivamente.
Competenza a revocare: Contro l’eccezione di violazione del principio del contrarius actus, il Tribunale ha stabilito che la revoca riguardava il rapporto concessorio specifico (gestito dal Settore Lavori Pubblici), non l’atto generale di affidamento del 2009.
Natura della concessione: Pur riconoscendo elementi contrattuali, il TAR ha ribadito che la piscina è un bene patrimoniale indisponibile del Comune, destinato a interesse pubblico, e che il rapporto resta di diritto amministrativo, consentendo la revoca unilaterale.
Interesse pubblico: La revoca è stata ritenuta legittima per riqualificare l’impianto inutilizzato da anni, indipendentemente dalle responsabilità del crollo. Sul mancato indennizzo, il Tar ha precisato che l’Aias potrà agire in sede separata.
Conclusione
La sentenza conferma i poteri autoritativi del Comune nella gestione dei beni pubblici, chiudendo un capitolo controverso ma lasciando aperta la questione risarcitoria. Le spese processuali sono state compensate per la complessità del caso.
Il servizio video del 2013
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