Rotonda a Diamante, il consiglio di Stato ritiene corretta l'ordinanza del vicesindaco dell'epoca
Aggiornamento: 16 set
Sulla questione fra Anas e Comune per la rotonda sulla SS 18 a Diamante il Consiglio di Stato pone fine alla vicenda e ribalta la sentenza del Tar a favore del comune e del vicesindaco dell'epoca in merito all'ordinanza emessa
Diamante, 10 settembre 2024 – Sulla rotonda realizzata a Diamante, lungo la strada statale 18 il Consiglio di Stato si pronuncia a favore dell'amministrazione comunale che nel 2022 aveva emesso un'ordinanza da eseguire a carico dell'Anas. Il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso proposto dal comune, assistito dall'avvocato Francesco Cristiani, ha ribaltato la prima sentenza del Tar Calabria. In pratica il comune aveva ordinato all'Anas di effettuare le opere per la messa insicurezza del tratto stradale che, come si ricorderà, sin da subito si era mostrato pericoloso per la presenza della nuova rotatoria.
La motivazione del Consiglio di Stato
Scrive sostanzialmente il Consiglio di Stato: “occorre evidenziare che Anas è pacificamente l’ente proprietario del tratto stradale e, in quanto tale, su di esso incombono gli obblighi di gestione, controllo e manutenzione, anche allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, ai sensi del codice della strada. Sul punto, peraltro, il contenuto del verbale del 30 dicembre 2015 e la successiva convenzione stipulata tra le parti il 20 dicembre 2019, pur valorizzate dal Tar al fine di sostenere il passaggio delle competenze gestionali da Anas al comune, paiono attenere solo alle opere necessarie per la realizzazione della rotatoria, come plasticamente si evince dai passaggi riportati nella sentenza stessa, e non anche alla successiva sua gestione ordinaria, con specifico riguardo agli interventi per la sicurezza pubblica, ricadenti nell’ordinaria competenza dell’ente proprietario” cioè l'Anas.
L'ordinanza del 2022
Come si ricorderà con l'ordinanza del 15 luglio 2022, il comune aveva ingiunto ad Anas di provvedere all’immediata chiusura della rotatoria stradale “(da poco finita di costruire, per mano della ditta Cabrilia s.r.l.), attesi i numerosi incidenti stradali – si legge - che si erano verificati, nonché di provvedere a regolamentare il traffico veicolare individuando le soluzioni tecniche più consone”.
Il Tar aveva dato ragione ad Anas con il conseguente annullamento dell’ordinanza comunale, ravvisando l’assenza dei requisiti della contingibilità e dell’urgenza e, inoltre, sul piano procedimentale, censurando la mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di Anas. Con il proprio atto di appello il comune di Diamante, in persona del vice sindaco dell'epoca, Giuseppe Pascale, fa valere quattro motivi di impugnazione, sostenendo la non fondatezza delle censure articolate in primo grado e rivendicando la correttezza, formale e sostanziale, dell’agire dell’amministrazione.
Le ragioni dell'intervento
Si legge: “l’ordinanza sindacale ha chiaramente riportato le ragioni che rendevano necessario, secondo il punto di vista dell’amministrazione, un urgente intervento inibitorio della circolazione stradale presso la rotatoria e una conseguente regolamentazione del traffico veicolare. Si legge, infatti, che il tratto di strada è stato interessato da numerosi sinistri, tali da revocare in dubbio la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza, e che la stessa Anas aveva rappresentato, all’amministrazione civica, la necessità che fossero adottati interventi correttivi atti a garantire senza soluzione di continuità la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale”.
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