Scalea, consorzio "Valle Lao”: nuovi ricorsi sui tributi derivanti dai benefici
Ai cittadini non piace il pagamento del tributo richiesto dal Consorzio Valle Lao. Nuovi ricorsi
SCALEA – 17 giu. 22 - La richiesta del tributo derivante dai “benefici” che i cittadini avrebbero ottenuto e otterrebbero in seguito dalla bonifica dei canali da parte del consorzio noto come “Valle lao”, con sede a Scalea, non va giù a molte persone. Anche perchè, sinceramente, toccare con mano i benefici non è facile. Diversi cittadini hanno avviato un braccio di ferro. In un documento ufficiale si fa richiesta di esercizio dell’autotutela. Al consorzio, nello specifico, si chiede di riesaminare e di procedere all’annullamento totale dell'avviso di pagamento, a suo tempo inviato nelle abitazioni di molte famiglie con causale “Ruolo di bonifica ordinario anno 2016-2017, immobili extragricoli, fabbricati - codice tributo: 1H78”.
Secondo i ricorrenti il pagamento di 70,35 euro risulterebbe illegittimo per vari motivi. Si prospetta, per esempio, una : “erronea richiesta per gli anni di debenza 2016 e parte del 2017, in quanto il piano di classifica proposto dal consorzio è stato approvato dal consiglio regionale in data 24 maggio 2017 e divenuto definitivo dopo il sessantesimo giorno successivo”, secondo la normativa. Secondo i cittadini ricorrenti, ci sarebbe la “mancanza dei presupposti di imponibilità del contributo consortile, in quanto non è dimostrato che dall’esecuzione delle opere di bonifica, di cui al richiesto tributo 1H78, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare in favore del contribuente” per come richiesto dagli articoli del codice e dalle decisioni di Corte di Cassazione che nella lettera dei cittadini vengono citate. La sentenza della Cassazione del 14 ottobre 1996, per esempio sancisce che, “ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione”. Altra questione posta dai ricorrenti: “il beneficio derivante dalla bonifica non può essere provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio, se sussistente, è di carattere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili ove tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo bonificato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi/immobili) del vantaggio stesso”.
E ancora: “Non viene rilevato il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale, non si rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria e un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione. L’immobile in questione ricade all’interno del centro abitato di Scalea ed è contornato da strade comunali dotate di impianto pubblico per lo smaltimento delle acque meteoriche. Pertanto un eventuale rapporto di contribuzione deve essere istituito esclusivamente con il Comune di Scalea che si fa carico attraverso la propria rete, dello smaltimento delle acque”.