Scalea, gara igiene ambientale: ricorso Ecoross inammissibile per il Tar Calabria
L'azienda Ecoross aveva proposto ricorso al Tar per contestare la gara sul servizio di gestione dei rifiuti da 12 milioni di euro. il tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile lo stesso ricorso
SCALEA – 2 dic. 22 - Ricorso dichiarato inammissibile. Così si chiude, almeno al tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, la vicenda dell'azienda che si occupava del servizio di igiene ambientale, la Ecoross, il comune di Scalea e, conseguentemente la nuova azienda, la Mia Srl, Multiservizi igiene ambientale. L'azienda Ecoross, che ha gestito per diversi anni il servizio di raccolta dei rifiuti a Scalea, chiedeva l'annullamento del bando di gara, avente ad oggetto la procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, indetta dal Comune di Scalea. Si chiedeva anche l'annullamento del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto. Secondo le deduzioni della Ecoross quanto contenuto agli atti “impedirebbe la partecipazione con offerte sostenibili, attesa la complessiva inadeguatezza della base d’asta, pari a 11 milioni di euro, in luogo di un ammontare di 12.787.310,02 euro, esclusi oneri di sicurezza e Iva, idoneo a consentire – sosteneva Ecoross - l’effettivo estrinsecarsi del confronto competitivo, per come indicato nella consulenza di parte e per come evincibile dall’aumento del costo di mezzi e personale per il periodo estivo, e attesa altresì l’assenza di un’analisi economica di dettaglio”.
Si lamentava anche la mancata previsione dei criteri ambientali minimi, codificati in specifici decreti ministeriali. Il Comune di Scalea, assistito dall'avvocato Giancarlo Gentile, si è costituito ed ha eccepito profili di inammissibilità del ricorso e concluso per il rigetto. Secondo il Tar che ha deciso per l'inammissibilità del ricorso, “i bandi di gara vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso – si legge - il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare”.
Secondo il Tar: “L’operatore Mia ha partecipato utilmente alla procedura selettiva in esame, risultandone altresì aggiudicataria con determinazione del Comune di Scalea n. 781 del 20.09.2022; la mancata previsione dei criteri ambientali minimi non integra in sé un elemento ostativo alla partecipazione alla gara”. Per questi motivi il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile con spese compensate.