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Servizio idrico e Tari: il Tar dà ragione al comune di Scalea

Aggiornamento: 17 mar 2021

Le tariffe inserite nelle delibere devono restare tali. Lo ha deciso il Tar rigettando il ricorso di dieci cittadini di Scalea


SCALEA – Dieci cittadini di Scalea avevano presentato ricorso contro la delibera che prevedeva l'aumento quasi al massimo delle tariffe relative al Servizio Idrico Integrato e della tassa Tari. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione prima, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dai cittadini; ha posto a carico della parte ricorrente metà delle spese della fase cautelare sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in 425 euro, ha compensato le spese della fase cautelare nella restante parte. La decisione, in camera di consiglio del giorno 10 marzo, con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario Francesca Goggiamani. I cittadini chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, o per la dichiarazione di nullità ovvero inefficacia, della deliberazione della Giunta Comunale di Scalea, n. 17, del 25 novembre 2020, pubblicata nell'Albo Pretorio in data 27 novembre 2020.



Il Comune di Scalea ha deliberato “di aumentare per l'anno 2020 le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato come indicato nel prospetto, allegato A (...)”; della deliberazione della Giunta Comunale di Scalea, n. 19, del 25 novembre 2020, pubblicata nell'Albo Pretorio in data 27 novembre 2020, mediante la quale il Comune di Scalea ha deliberato “a) di stabilire le tariffe per la riscossione della Tari 2020 secondo gli allegati prospetti A e B; b) di approvare i termini di versamento della tassa a saldo Tari 2020 entro il 31/12/2020; c) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; d) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.l, comma 169 L. 296/2006 (...)”.



L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SCALEA

“Apprendiamo con serenità la decisione del Tar Calabria di non sospendere l’efficacia delle delibere di adeguamento delle tariffe TARI e S.l.l. impugnate da alcuni cittadini di Scalea, che pertanto rimangono in vigore. Questa notizia non ci deve distogliere dagli obiettivi futuri che porteremo avanti con impegno e abnegazione.

Abbiamo messo in campo, non senza fatica, vista la situazione economica contingente legata alla pandemia, le azioni che la situazione ereditata e le richieste degli uffici ci hanno imposto e che chiunque al nostro posto avrebbe dovuto porre in essere. Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fin dall'insediamento puntando alla riduzione dei costi per i servizi ed alla eliminazione di tutti gli sprechi al fine di poter ridurre la pressione tributaria. Continuiamo ad auspicare la collaborazione con le altre forze politiche presenti in Consiglio, e tale auspicio passa inevitabilmente dall’evitare di continuare a soffiare sul fuoco del disagio soprattutto delle categorie in maggiore difficoltà. A queste ultime ribadiamo la nostra disponibilità a valutare tutte le forme di agevolazioni possibili per onorare il pagamento dei tributi”.


IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE "PER SCALEA"

Preso atto del comunicato diramato stamane dall’amministrazione e della medesima notizia riportata da diversi organi di stampa, fatte le opportune verifiche, riteniamo doveroso chiarire che il TAR Calabria, chiamato a decidere sulle delibere di aumento dei tributi 2020, non si è ancora pronunciato sulla rilevata illegittimità degli atti di aumento, non ha emesso alcuna sentenza nel merito, ma, senza entrare minimamente nella valutazione giuridica delle delibere, ha emesso una ordinanza con la quale si è semplicemente limitato a respingere l’istanza di sospensione provvisoria o cautelare, richiesta dai ricorrenti in attesa di sentenza della decisione di merito.

In particolare, con l’ordinanza pronunciata il 15 marzo scorso il TAR si è semplicemente pronunciato sul requisito del “grave pregiudizio nel ritardo”in attesa di sentenza di merito, ritenendolo insussistente in considerazione dell’entità delle singole bollette notificate ai ricorrenti. La circostanza che il TAR non si sia minimamente espresso in merito alla legittimità delle delibere di aumento delle tariffe lascia invece supporre un esito favorevole del ricorso, considerato che, ove il TAR avesse riscontrato la legittimità delle delibere impugnate, avrebbe molto probabilmente concentrato la propria motivazione di rigetto su tali aspetti piuttosto che rimandare tutto alla decisione sul merito.



I motivi di illegittimità degli atti, che anche noi abbiamo più volte segnalato all’amministrazione, rimangono, dunque, fermi ed incontestabili, trattandosi di violazioni di termini perentori sui quali non sembra esserci margine di valutazione. Riteniamo che sotto questo profilo di merito la successiva pronuncia da parte del TAR potrebbe essere più che pregiudizievole per l’ente, sia per l’evidenza delle violazioni, sia per i pregiudizi in termini di costi delle operazioni di rimborso, sia per i costi dei vari contenziosi che si svilupperanno, compresi quelli che per gli stessi motivi potranno essere intentati dai singoli utenti una volta raggiunti da formale intimazione di pagamento. In altri termini, il permanere di un palese stato di illegittimità degli atti rischia di essere causa di enormi pregiudizi sia per l’ente che per i cittadini, ed il fatto che il TAR non si sia ancora pronunciato sul merito della controversia non autorizza chi di dovere a non valutare seriamente tutti gli aspetti della vicenda.

Infine, circa la collaborazione auspicata con lo stesso comunicato odierno dall’amministrazione, con tanto di richiamo a “non continuare a soffiare sul fuoco del disagio”, ci teniamo ad evidenziare che di fronte al disagio non si può essere cinici e indolenti e, per conto nostro, non possiamo far finta di non conoscere le difficoltà di chi, pur volendo, non riesce ad onorare il pagamento dei tributi, ancor più se l’impedimento deriva da aumenti esagerati che noi sappiamo essere ancora ingiusti.

La collaborazione, per come la intendiamo noi e per come continuiamo ad offrirla, è fatta di attenzione a tutti gli aspetti della vicenda, a cominciare dai disagi dei cittadini, e può arrivare al pieno sostegno nell’adozione di qualsiasi tipo di atto, purché condiviso sul nascere, legittimo nelle forme e favorevole ai cittadini nel merito.

PER SCALEA

Il capogruppo

Angelo Paravati



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